| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 27/12/2006 n. 296373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 é subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all' articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, é incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la pro- mozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005. 376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 20072010. Il restante 50 per cento é assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico. 377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995. 378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le parole: ", da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387" sono soppresse. 379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102. 380. É esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma. 381. All' onere derivante dall' attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005 n. 244. 382. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi: a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all' articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003; b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici; c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo. 383. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004 n. 239. 384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, é sostituito dal seguente: "122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria". 385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, é soppresso. 386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall' Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto. 371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, é soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non é soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e successive modificazioni". 387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999 n. 488, fatturate dal l° gennaio 2007. 388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. 389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico é istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma. 390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota é stabilita nella misura dell' 1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota é stabilita nella misura del 3,75 per cento". 391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. 392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, é prorogato al 31 dicembre 2007. 393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. 394. A decorrere stalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) é stabilita in euro 256,70 per mille litri;
Pagina 25/67 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67]
|
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|